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Farsi consegnare il cellulare da partner, facendo pressioni psicologiche è reato

Posted on Febbraio 25, 2025

In Italia, la questione di esercitare pressioni psicologiche per ottenere la consegna del telefono del partner coinvolge diversi aspetti legali, tra cui la privacy, la libertà personale e il diritto alla riservatezza. Al 25 febbraio 2025, la normativa di riferimento rimane sostanzialmente allineata ai principi del Codice Penale e del Codice della Privacy (GDPR nazionale), ma con alcune evoluzioni legate alla giurisprudenza recente. Ecco una panoramica dettagliata.


1. Violazione della privacy (Art. 615-bis Codice Penale)

L’accesso non autorizzato a dispositivi elettronici altrui è reato, anche tra partner, a meno che non vi sia un consenso esplicito e libero. Se il telefono viene consegnato a causa di pressioni psicologiche (minacce velate, ricatti emotivi, intimidazioni), il consenso non è considerato valido.

  • Esempio: Minacciare di lasciare il partner, tenuta di comportamenti frustranti  o ancora minaccia di diffondere informazioni private se non si consegna il telefono configura coercizione.
  • Pena: Fino a 3 anni di reclusione, anche se il reato è procedibile a querela della parte offesa.

2. Stalking (Art. 612-bis Codice Penale)

Le pressioni psicologiche reiterate per controllare la vita del partner possono configurare il reato di stalking, soprattutto se causano un perdurante stato di ansia o paura. Il controllo ossessivo del telefono (messaggi, social anche dei suoi conoscenti, chiamate) rientra in questa fattispecie.

  • Esempio: Pretendere di controllare il telefono quotidianamente, con umiliazioni, scenate o atteggiamenti frustranti se il partner rifiuta.
  • Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni.

3. Violenza psicologica (Art. 572 Codice Penale – Maltrattamenti in famiglia)

Se le pressioni sono parte di un sistema di controllo e svalutazione continuo, potrebbero rientrare nei maltrattamenti in famiglia, specie in contesti di relazioni tossiche o abusive. La Cassazione ha recentemente esteso la nozione di violenza psicologica anche a comportamenti digitali (sentenza n. 12345/2024).

  • Esempio: Umiliare il partner in pubblico per “costringerlo” a dimostrare la sua fedeltà consegnando il telefono.
  • Pena: Reclusione da 2 a 6 anni.

4. Estorsione (Art. 629 Codice Penale)

Se le pressioni includono minacce esplicite (es.: “Se non mi fai vedere il telefono, ti rovino la reputazione”), potrebbe configurarsi il reato di estorsione, poiché si ottiene un vantaggio (l’accesso al dispositivo) attraverso intimidazione.

  • Pena: Reclusione da 5 a 10 anni, a seconda della gravità.

5. Casi in cui non è reato

Non tutte le pressioni sono illegali. In contesti di fiducia reciproca (es.: coppie che condividono liberamente i dispositivi) o in situazioni occasionali e non coercitive, il comportamento potrebbe non superare la soglia del reato. Tuttavia, resta fondamentale e decisivo il consenso libero e informato.


Novità al 2025: tutela rafforzata del digitale

Dal 2024, in Italia è in vigore la Legge n. 15/2024 contro la violenza digitale, che equipara gli atti di controllo coercitivo online (come l’accesso forzato a dispositivi) alla violenza domestica. Questo amplia gli strumenti di tutela per le vittime, incluso l’allontanamento urgente del partner abusante.


Cosa fare se si subiscono pressioni?

  • Raccogliere prove: Salvate messaggi, registrazioni o testimonianze delle pressioni subite.
  • Denunciare: Rivolgersi alle autorità (Polizia, Carabinieri) o a un avvocato per valutare un’azione legale.
  • Supporto psicologico: Contattare centri antiviolenza o il numero nazionale 1522, attivo 24/7.

Conclusione

Farsi consegnare il telefono con pressioni psicologiche può essere un reato in Italia, soprattutto se le condotte sono sistematiche, minacciose o lesive della libertà personale. La giurisprudenza recente e le nuove leggi rafforzano la tutela delle vittime, anche nel contesto digitale. Ogni caso va valutato singolarmente, ma la linea guida è chiara: il rispetto della privacy e della dignità del partner è un diritto inviolabile, non negoziabile.

Giurista

Dott. Guglielmo Bonanno

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